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Ordinanza — n. 22562/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against stalking conviction for inadmissible challenges to trial court's evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a stalking conviction inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court ruled these grounds are prohibited in a final review. The decision upheld that appellate courts cannot substitute their own judgment for the trial court's assessment of facts or discretionary sentencing choices.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the trial court's evaluation of evidence or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible as they require a re-evaluation of facts, which exceeds the scope of the final review.

Parole chiave

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stalking conviction inadmissible appeal evaluation of evidence generic mitigating circumstances final review limits Corte di Cassazione procedural vices accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a ROMA il 30/08/1959 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Rotondo Ulisse ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per atti persecutori commessi ai danni di una condomina; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che denunciano vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutorie e alla valutazione delle prove dichiarative, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertenente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, nonché manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palesi illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato', nonché meramente riproduttivi di profili di censura già ampiamente vagliati dal giudice di merito (cfr. pagg. 6-9 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili, è manifestamente infondato in quanto il provvedimento impugnato ha spiegato, in modo congruo, le ragioni della determinazione della entità del danno (cfr. 10); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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