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Ordinanza — n. 22561/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissibility of new issues not raised in main appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and dismissed the conviction for aggravated theft. The appellant argued that the Court of Appeal failed to address new defense arguments regarding procedural nullity and legal qualification. The court rejected this, ruling that these new issues concerned matters not devolved in the original appeal and were therefore procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, 546, and 601, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises new issues not devolved in the main appeal or not connected to the original grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal new issues barred aggravated theft procedural nullity legal qualification prove fabbricate testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4 of the Code of Criminal Procedure
Art. 546 of the Code of Criminal Procedure
Art. 601, comma 1, lett. e) of the Code of Criminal Procedure
art. 344 bis cod. proc. pen
Considerato che i residui motivi di ricorso sono inammissibili per lo stesso motivo (riguardano questioni non devolute) e comunque sono manifestamente infondati: al reato, commesso il 5 ottobre 2015 non si applica l'art. 344 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015
tra le altre Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv.
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Testo completo

GIORDANO REMO nato a LATINA il 21/09/1969 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Remo Giordano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato commesso in concorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia nullità della sentenza di appello per violazione degli artt. 585, comma 4, 546 e 601, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., nella misura in cui la Corte di appello non ha dato risposta ai nuovi motivi presentati dal difensore di fiducia dell'imputato, è manifestamente infondato perché l'atto di appello conteneva un unico motivo attinente al trattamento sanzionatorio, mentre i nuovi motivi di appello proponevano questioni (improcedibilità dell'azione penale, erronea qualificazione giuridica del fatto, difetto di querela) su punti non devoluti con l'impugnazione principale e non connessi con questa (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Rv. 262343 - 01);

Considerato che i residui motivi di ricorso sono inammissibili per lo stesso motivo (riguardano questioni non devolute) e comunque sono manifestamente infondati: al reato, commesso il 5 ottobre 2015 non si applica l'art. 344 bis cod. proc. pen.; il motivo sulla qualificazione in termini di tentativo è del tutto indeterminato e, replicando il primo motivo, lamenta un'omessa motivazione su un punto non devoluto; l'ultima censura sulla motivazione apparente e compromissione del contraddittorio è formulata in termini di assoluta genericità e, comunque, per le ragioni dette, non può raccordarsi alla mancata risposta ai motivi nuovi presentati al giudice di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MElisabetta M Maria Morosini DEPOITA .S Ai cesc a anzi IN ClAah:1‘.., Fenziona udiziario Ivievzia Dr Sc