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Ordinanza — n. 22560/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted theft, citing prior adequate review of joint liability and exemption arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22560/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for attempted aggravated theft, specifically contesting the finding of joint liability and the exclusion of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that these arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the appellate judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal containing arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning is inadmissible as it lacks novelty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal joint liability non-punishability repetitive arguments attempted theft procedural costs Cassation review tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
1 e 2 sull'art. 131-bis cod. pen.);
art. 131 - bis cod. pen
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Testo completo

da: MIRANDA LOVERA CARLOS ALBERTO nato il 22/12/1977 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Miranda Lovera Carlos Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto pluriaggravato commesso in concorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermata condotta concorsuale dell'imputato e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 sul concorso e pagg. 1 e 2 sull'art. 131-bis cod. pen.);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta ria Morosini France co Cananzi el4 r DEPOSITATA WI CANCEU..ERA P :18 026 11Pere De Salii