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Ordinanza — n. 22558/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for evident genericity; vague complaint about aggravated circumstances rejected under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal complained of the failure to exclude the aggravating circumstance of minor defense, which the court found to be an evident generic grievance. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific factual content required by the procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; An appeal ground characterized by evident genericity, such as a vague complaint contesting 'any' aggravating circumstance without specific factual basis, is inadmissible.

Parole chiave

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evident genericity inadmissible appeal aggravating circumstances procedural code vague complaint court costs criminal appeal deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
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Testo completo

O nato a ROMA il 16/03/1995 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Sarrubbi Adriano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluiriaggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, è inammissibile perché su di esso si riverbera, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen, l'evidente genericità intrinseca del relativo motivo di appello: quest'ultimo, infatti, consisteva in una indeterminata doglianza volta a contestare la sussistenza di "ogni circostanza aggravante";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consiglie e estensore Il Presidente Elisabetté Maria Morosini Franceco Cananzi DEPOS0,7\TA WATh4 CPE18 liung' 6 Al 'Fere ik Miti Stili