Criminal appeal dismissed for lack of manifestly unfounded ground regarding recidivism evaluation under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility and recidivism. The appellant argued the trial judge failed to exclude recidivism, but the court found this ground not manifestly unfounded. The decision rests on the requirement that judges must concretely assess the link between prior convictions and the current crime under Article 133 of the Penal Code, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: The judge must concretely examine the relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal inclination influenced the new crime, rather than basing the assessment solely on the gravity of facts or the time interval.
Parole chiave
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ANDRO nato a LIVORNO il 20/01/1979 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;Rilevato che l'imputato Scardigli Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto, con riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è manifestamente infondato; difatti il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta I1aIia Morosini Francesco Cananzi •¦•¦ DEPOSI:TATA IN 2026 ti nO.9 litnizio4 t.aiiS Menzt S