Cassation court dismisses appeals against conviction for robbery, upholding credibility assessment of victim's testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible, rejecting claims of legal violation and flawed reasoning regarding the crime's existence. The court found that the lower court correctly evaluated the victim's testimony as credible without requiring 'self-sufficient' external corroboration, and that credibility assessments are factual matters not subject to re-evaluation unless manifest contradictions exist. Consequently, the conviction for robbery in conspiracy with the aggravating circumstance of improper weapon use was upheld based on the consistent narrative and evidence presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, 110, 628 c.p.; 4 l. n. 110/75: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual credibility of the victim's testimony unless the lower court committed manifest contradictions, and the absence of self-sufficient external proof does not invalidate the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/1991avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Letto i ricorsi proposti nell’interesse di Di Giovanni Maurizio e Marsala Alessandro;ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato (violazione degli artt. 61,110 e 628 c.p. e 4 l. n. 110/75) è manifestamente infondato in quanto le discrasieevidenziate dalla difesa a corredo della prospettata carente e contraddittoria ricostruzionedel fatto e della linearità del narrato della persona offesa, risultano essere state superatedalla sentenza impugnata facendosi espresso riferimento ai dati probatori rilevanti, la cuienunciazione e portata dimostrativa è del tutto coerente con le conclusioni di responsabilitàraggiunte, così escludendosi il paventato vizio di motivazione ed una inosservanza delledisposizioni in ordine alla valutazione dell’accusa proveniente dalla persona offesa;che, peraltro, quanto alla valenza degli elementi di riscontro indicati a sostegnodella ricostruzione della persona offesa non è richiesto che questi abbiano lo spessore diuna prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la prova si fonderebbe su tali elementiesterni;che, inoltre, non va trascurato che la valutazione della credibilità della personaoffesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutatain sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, daescludersi in ragione degli elementi narrativi e di riscontro indicati in sentenza (Sez. 2, n.41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241);che scevra da rilievi – e in ciò sta anche la manifesta inammissibilità del secondomotivo di ricorso – è anche la qualificazione giuridica del fatto, correttamente ricondottonell’alveo della rapina in concorso alla luce del dichiarato della persona offesa, ritenutodifesa su una differente ricostruzione del fatto, motivatamente esclusa dai giudici di meritocon doppia conforme;che, ad analoghe conclusioni, deve pervenirsi riguardo al terzo motivo di ricorsocon cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’aggravante dell’arma impropria, correttamente ricavata dalle dichiarazioni dell’offeso enon risultando affatto distonico in punto di logicità della motivazione che il coltello non siastato rinvenuto e risultando generici i profili di censure relativi al trattamento sanzionatorio eal giudizio di bilanciamento che si nutre di sufficienti elementi di disvalore;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI