Italian Court dismisses appeals on prescription and subjective elements in theft-based receiving cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Fornataro and Cuozzo inadmissible due to procedural delays and manifestly unfounded legal arguments. The appellants argued for prescription based on reduced sentencing and questioned the subjective element of receiving stolen goods. The court rejected these claims, citing established principles that receiving is an aggravating circumstance rather than a separate crime, and that possession proves knowledge of illicit origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 648 c.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals regarding prescription in receiving cases are inadmissible when the base penalty applies, and possession of stolen goods constitutes proof of subjective knowledge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ppello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Letti i ricorsi proposti nell’interesse di Fornataro Domenico e Cuozzo Nino e la memoria delladifesa del primo ricorrente del 15 maggio 2026 con cui chiede che il ricorso sia rimesso allaSezione ordinaria argomentando in ordine alla non manifesta infondatezza del ricorso ededucendo la mancata declaratoria di prescrizione del reato ad opera della Corte d’appellodovendosi la fattispecie più correttamente ricondurre in ragione della pena inflitta all’ipotesiconsiderato che tutti i motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità eprecisamente:1.
Il primo motivo con cui si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale in relazione agli artt. 157 e ss. c.p. in materia di prescrizione del reato èmanifestamente infondato in forza del principio di diritto secondo cui “In tema di ricettazione,l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma unacircostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto aifini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limiteedittale massimo previsto per l'ipotesi-base” (Sez. 7, ord. 39944 del 08/07/2022, D.,Rv. 284186 – 01);2.
Il secondo motivo con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di ricettazione è manifestamente infondato in forza delprincipio di diritto secondo cui “Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, lamancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce provadella conoscenza della illecita provenienza” (Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Rv. 252285 –01); e tanto a prescindere dall’indicazione nella sentenza impugnata di elementi fattualilogicamente dimostrativi del dolo in capo ad entrambi i ricorrenti;3.
Il terzo motivo con cui si deduce inosservanza delle norme processuali stabilite a pena dinullità in relazione alla condizione di procedibilità del reato presupposto e omessamotivazione sul punto, è manifestamente infondato in forza del principio di diritto secondocui “Il delitto di ricettazione sussiste anche quando il reato presupposto sia quello di furto e lostesso non sia punibile per difetto di querela” (Sez. 2, n.29449 del 18/06/2019, Rv. 276668 –01);rilevata la tardività della memoria depositata non essendo stato osservato iltermine stabilito dall’art. 611 prima parte c.p.p., con preclusione del Collegio ad esaminaregli argomenti ivi indicati;che, comunque, quanto all’eccezione di prescrizione la stessa si rivelamanifestamente infondata, in quanto il giudice del merito è pervenuto alla pena finale dopoavere concesso le attenuanti generiche e, dunque, partendo dalla pena base stabilita perl’ipotesi non attenuata e tenuto conto che “in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata previstadal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsioneincriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell'applicazionedella prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predettoarticolo (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307);rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono dichiararsi inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI