Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism due to lack of new evidence and procedural exhaustion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the alleged violation of criminal law regarding recidivism was merely repetitive of arguments already refuted by the lower courts. The court found that the lower judges correctly identified circumstantial evidence proving the defendant's conscious availability of the illicit goods, noting the absence of decisive defensive allegations. Consequently, the court refused to substitute its own evaluation for that of the judges of merit, upholding the conviction and ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 366 c.p.: The Supreme Court cannot examine repetitive grounds of appeal already refuted by lower courts, and it cannot substitute its own factual evaluation for that of the judges of merit when circumstantial evidence logically demonstrates the defendant's knowledge of illicit provenance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Cuorvo Antonio;considerato che il motivo con cui si deduce inosservanza od erronea applicazionedella legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione nonè consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di profili di censura che risultanoessere stati già esaminati e confutati, nel senso della loro infondatezza, dai giudici di merito,i quali hanno indicato convergenti elementi di tipo indiziario che - a fronte anche dell’assenzadi decisive allegazioni in ordine alla tesi difensiva, motivatamente disattesa dai giudici dimerito - risultano logicamente dimostrativi di una consapevole disponibilità della resdelittuosa, né potendo chiedersi alla Corte di legittimità, mediante una rilettura delleemergenze processuali, di sostituire la propria valutazione a quella svolta dai giudici dimerito;che, peraltro, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato diricettazione oltre ad avere evidenziato la portata indiziante degli elementi di fatto declinatianche nella sentenza impugnata, la Corte di merito ha richiamato il principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità secondo cui “Ai fini della configurabilità del delitto diricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delittocostituisce prova della conoscenza della illecita provenienza” (Sez. 1, n. 13599 del13/03/2012, Rv. 252285 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso debba dichiararsi inammissibili, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI