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Ordinanza — n. 22477/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on fraud, ruling beneficiary must prove they are not the deceiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22477/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a fraud conviction. The appellant argued for an erroneous application of procedural and substantive laws regarding the burden of proof. The court rejected this, citing established case law that the person receiving illicit profits must prove they did not participate in the deceptive conduct.

Regesto Legislator

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Art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.; 640 c.p.: In fraud cases, the recipient of illicit profits bears the burden of proving they are not the deceiver or a co-conspirator, as financial gain is the natural outcome of the scheme.

Parole chiave

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fraud conviction burden of proof illicit profits deceptive conduct Corte di Cassazione oner probandi criminal appeal truffa in materia di prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.
Art. 640 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41812 del 18/11/2025, Pm in proc. Matrone
Sez. 2, n. 16493 del 07/05/2026, Carné
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Testo completo

te d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Multari Luigi;ritenuto che il motivo di ricorso con cui deduce erronea applicazione della legge penalein relazione agli artt. 192, commi 1 e 2 c.p.p. e 640 c.p., nonché mancanza e manifestaillogicità della motivazione è manifestamente infondato alla luce del principio di dirittoenunciato dalla Corte di legittimità – e di cui il giudice del merito ha fatto correttaapplicazione – a mente del quale «In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fattoche il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere lacondotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta losbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica delreato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere diallegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catenacausale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova» (La Corte hariconosciuto il concorso nella truffa del soggetto intestatario della Postepay su cui venivanoaccreditate le somme di denaro costituenti il profitto carpito con la condotta decettiva).»(Sez.2, n. 41812 del 18/11/2025, Pm in proc.

Matrone, non mass.; Sez. 2, n. 16493 del07/05/2026, Carné, non mass.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI