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Ordinanza — n. 22474/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded due to lack of specific legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elide Pili inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding violation of law and lack of prosecution conditions to be generic and indeterminate, failing to cite specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the challenged judgment was logically sound and the appeal lacked the specificity necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate legal arguments Article 581 procedural code inadmissible appeal lack of specificity judicial review limits procedural costs perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521
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Testo completo

la Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elide Pili,ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penale e di leggepenale processuale, in ordine alla mancata declaratoria di proscioglimento per difetto dellacondizione di procedibilità in assenza di querela, nonché il secondo motivo, che deduce ilvizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità della ricorrenteper insussistenza del fatto, sono entrambi generici per indeterminatezza, perché privi deirequisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di unamotivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi chesono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione diindividuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che gli stessi motivi sono anche generici perché privi di specificità, in assenzadicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01);ritenutoche gli stessi motivi appaiono anche manifestamente infondati, giacchécensurano vizi della sentenza che tuttavia non risultano dal testo della motivazione che anzisi declina in argomentazioni puntuali prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità (sivedano in particolare pagg. 4-6 della sentenza impugnata con riferimento all’esame delcompendio probatorio posto a fondamento del giudizio di responsabilità, al qualeappartengono le dichiarazioni dei testimoni, quelle della persona offesa, risultate credibili erichiesta di finanziamento, la proposta di commissione, i messaggi Whatsapp – nonché pag.8 con riferimento alla querela, la cui validità viene giustificata sulla base della giurisprudenzadi legittimità);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI