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Ordinanza — n. 22398/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of reasoning and excessive penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Bekouche Ismail's appeal inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. The defense argued for non-punishment under Art. 131-bis and requested mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning on the objective disvalue of the act and the defendant's negative personality sufficient. The court ruled that appeals in penalty reduction proceedings cannot challenge the congruity of the sentence if the determination was not arbitrary, thus upholding the conviction and ordering the payment of court costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 133 c.p.: In proceedings for the reduction of penalty, appeals cannot be lodged to solicit a new evaluation of the sentence's congruity if the determination was not arbitrary or illogical, and the court need only consider one prevailing element from Art. 133 to grant generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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drug trafficking conviction lack of reasoning appeal excessive penalty review generic mitigating circumstances negative personality assessment penalty reduction proceedings inadmissible appeal punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
i) Difetto di motivazione cein ririerirnento ai mancato riconoscimento della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod, dem,: Difetto, di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art.
Art. 62 n. 4 c.p.
131-bis cod, dem,: Difetto, di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 133 c.p.
Considerato che: ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che i giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 coi pen.„ dovendo ritenersi sufficiente ii richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549
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Testo completo

posto da: BEKOUCHE ISMAIL CUI 050WGEW nato il 01/11/1990 avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto, a mezzo dei difensore, da Bekouche Ismail, ritenuto responsabile dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue.

i) Difetto di motivazione cein ririerirnento ai mancato riconoscimento della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod, dem,: Difetto, di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. deri,; III) Difetto di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, da reputarsi eccessivo, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Considerato che la causa d non punibilità di cui all'ad 131-bis coi pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo del fatto e de.il'abitualità della condotta, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua a: riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Ritenuto che profilo i-iguarclante la determinazione deila pena in concreto irrogata è sostenuto da concime motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità della condotta serbata dall'imputato, in considerazione della natura della sostanza stupefacente ceduta, e la negativa personalità dell'imputato, onde è d'uopo ritenere inammissibile il motivo in ragione dei pacifico orientamento in base al quale, nei giudizio di cessazione, non sono proponibili censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario„ Rv, 259142), Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha edualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personailta dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali specifici.

Considerato che: ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che i giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 coi pen.„ dovendo ritenersi sufficiente ii richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'ad, 133 coi pen,, quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalit à dei colpevole o all'entità del reato ed alle -modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato che i rilievi riguardanti !a mancata applicazione dell'attenuante di cui aVart. 62 n. 4 noi peri, non sono consentiti dada legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nei motivare i diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove esclude, in ragione del contesto dell'azione delittuosa, che la gravità dell'evento dannoso p -,-:,(13-tto dalla condotta iiiecita sia di speciale tenuità).

Ritenuto, pertanto. che i: ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricDrrente ai pagamento delle spese processuall e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.P, Q, M. Dich.ara inarnmisse i i›- co's(;) e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 26 maggio 2026 fl Consigliere estensore ,dente Mariarosaria Bruno DonteH Ferranti