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Ordinanza — n. 22392/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing balance due to lack of detailed reasoning for near-minimum penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence based on generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient motivation for the sentencing balance, claiming the reasoning was insufficient. The court rejected this, noting that detailed justification is only required for sentences near the maximum or above average, and the original penalty was implicitly based on minimum criteria while the denial of mitigating factors was well-argued.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90: Detailed motivation regarding sentencing criteria is required only when the sanction is near the maximum or above average; otherwise, the judge's choice of a minimum or near-minimum penalty is unchallengeable.

Parole chiave

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sentencing balance generic mitigating circumstances detailed motivation requirement minimum edictal penalty inadmissible appeal recidivism equivalence home arrest violations

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n.27959 del 18/06/2013
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013„ Rv.256464;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013„ Rv.256464;
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

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Testo completo

posto da: TARE ERVIS nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Ervis Tare ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 2000 di multa Rilevato che il motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza è manifestamente infondato.

Occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013„ Rv.256464;

Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). A ciò si aggiunga che, nel caso concreto, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente argomentato in ragione della condotta successiva al reato concretizzatasi nella violazione delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M