Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22388/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for introducing hashish into prison, upholding lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22388/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding contradictory reasoning and incorrect legal classification. The defense argued that the subjective element of the crime was missing and that the facts should have been reclassified under a specific provision of the Drug Trafficking Law. The court ruled that the lower court's detailed factual reconstruction was rational and based on evidence proving the appellant's professional drug trafficking capabilities, which negated the requirement of minimal offensiveness.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 73, 80 d.P.R. 309/90; Art. 600 c.p.; The court of cassation cannot review the factual evaluation of the lower court unless it is arbitrary or contradicts the evidence, and the classification of a drug trafficking act depends on the overall assessment of the offender's professional capacity and the nature of the illicit activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking prison introduction hashish professional capacity minimal offensiveness inadmissible appeal factual evaluation insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56, 73, 80 d.P.R. 309/90
Art. 600 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: BALDI NICOLA nato a NAPOLI 11 11/05/1981 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti oli atti e la sentenza in-inudriata; esaminato il ricorso pro oc da Baldi Nicola, ritenuto responsabile, nelle conforml sentenze di merito, del reato di cui agii arth 56, 73 e 80 d.P.R. 309/90, per avere compiuto atti idonei ad introdurre sostanza stupefacente del tipo hashish in un penitenziario allo scopo di cederla a persona detenuta. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità deli'imputatc, ::.];f=e -;..tancio l'elemento soggettivo dei reato;

2. Erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illodicità della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Considerato che ia prima doglianza non rientra nei numerus ciausus delle censure deducibili in sede di ledittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto :-;servat: alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai giudicante e delle ragioni dei decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motive.,-zionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in nunto di resnonsabilltà, attraverso una disamína completa ed apor onclita dote risdltarize processuah, in nessun modo censurabile sotto orafo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non dualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dai giudice a quo nel paragrafo I della motivazione, laddave sono state poste in rilievo ;e circostanze che rendono inverosimile ia versione dei fatti sostenuta dall'imputato.

Considerato, quante ai secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma cne si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, camma 5, cl-P,Ps. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativo dato oonderale, elevata percentuale di principio attivo, modalità della condotta) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sui mercato degli stupefacenti non compatibiie con la nozione della minima offensività.

Ritenute, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro trema in favore della Ca,,ssa delle ammende, P. Q. P.Q.MMariarosarla Bruno C)Ef:'OSITA.T. honat IN CANOLL