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Ordinanza — n. 22386/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for sentencing appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22386/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not align with the specific categories permitted for appeals against sentencing decisions. The appellant challenged the sentence based on procedural omissions and the appropriateness of the agreed penalty, whereas the law strictly limits such appeals to issues regarding the defendant's will, the link between the request and the sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are strictly limited to grounds concerning the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, rendering appeals based on other defects inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal sentencing appeal inadmissible grounds procedural law statutory limits motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo attinente alla mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020
278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv.
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Testo completo

posto da: SEDRANI ADIL (CUI 02T8WOL) nato il 05/12/1988 avverso la sentenza del 22/12/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Adil Sedrani ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Ravenna 22 dicembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai delitto di cui all' art. 73 comma 4 P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967.

Rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo attinente alla mancata pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. e altro motivo attinente alla congruità della pena concordata. Entrambi i motivi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.

P P.Q.M