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Ordinanza — n. 22383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as grounds were waived and penalty agreed upon by the parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific grounds and agreed to the penalty. The appellant challenged the lack of specific charge classification and the extent of general mitigating circumstances, but these arguments were ruled out due to the prior settlement. Consequently, the court upheld the lower court's decision, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible if the grounds concern waived reasons, the lack of assessment of acquittal conditions, or sentencing errors not affecting the legality of the sanction, especially when the parties have agreed on the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
waived grounds agreed penalty inadmissible appeal procedural waiver sentencing agreement

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Deve in proposito ribadirsi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599 bis cod. proc. pen
Deve in proposito ribadirsi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 337 cod. pen
309 (capo 1), all'art. 337 cod. pen.
art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990
( capo 2) e all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo 3).
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M.

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Testo completo

posto da: LUONGO EGIDIO nato a BENEVENTO il 31/05/1959 avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Egidio Luongo ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), all'art. 337 cod. pen. ( capo 2) e all'art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (capo 3). 'Rilevato che il primo Motivo e il secondo mditivo con cui si censura la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 ed il terzo motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione sono inammissibili, in quanto il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi proposti e concordato la pena.

Deve in proposito ribadirsi che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M.

Rv. 278170). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M