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Ordinanza — n. 22381/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on driving without license, rejecting recidiva proof and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22381/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ottaviano Gennaro against the Second Instance Court of Naples regarding a driving without a license conviction. The appellant argued for leniency based on the lack of a formal document proving the finality of a prior violation and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, holding that a prior violation is proven by the contestation record and the appellant's failure to rebut it, while also ruling that the Second Instance Court correctly denied generic mitigating circumstances due to the absence of positive elements.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15, cod. strada; Recidiva nel biennio per guida senza patente non richiede attestazione documentale di definitività, bastando il verbale di contestazione e la mancata allegazione di elementi contrari; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi.

Parole chiave

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recidiva nel biennio guida senza patente circostanze attenuanti generiche prova della definitività Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15, cod. strada
dl 23 maggio 2008, n. 92

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv.
Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013
Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Rei.

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Testo completo

posto da: OTTAVIANO GENNARO nato a NAPOLI il 02/07/1981 avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impucinata; e_sarninato H ricorso propeiste a mezzo del difensore da Ottaviano Gennaro, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Considerato che il prinnc motivo di ricorso, in tema di insussistenza della fattispecie di reato, è riproduttivo di ragioni di doglianza già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito. invero, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nei biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risuiti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, accompagnata balia mancata allegazione da parte dei ricci-grente di eiementi contrari [cfr.

Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale deim definitività dell'accertamento del pregresso iliecito, ma é sufficiente un utemo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure :a testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata aliegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte d'appello, conformandosi all'orientamento citato, ha richiamato l'esistenza in atti dei verbale di contestazione elevato a carico deil'imputatc.) in data becedente a quelia del presente accertamento ed ha ritenuto, assenza di elementi comprovanti la non definitività di detta contestazione - in alcun modo addotti dalla parte - correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio. Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che l ProfHi riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, di poco superiore ai minimo eidittale., - e a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conici-ente motivazione, avendo ia Corte di merito posto in evidenza la congruità della pena e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beneficio invocato.

Considerato che, nei gkddizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rvi 259142); considerato che il diniego delie attenuanti generiche può essere validamente giustificato in ragione della rinancanza di elementi di segno positivi (cfr. Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Rei. 270986 - 01:1l mancato riconoscin -iento delle circostanze attenuanti generiche ie:uo essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl, 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 loqiio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai finidella cnn7..Pssn.nr,- più sufficiente i solo stato di incensuratezza del1'imputato") Rhevato, pertainto, che ',C ,CirS0 deve essere d;chiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara P.Q.MConsigliere estensore li Prd neMaria-osa,'ria Bruno DonatWla erranti tuo i ‹.‘ A.N : In