Criminal appeal dismissed; prior annulled judgment irrelevant for sentencing; no specific motivation required for continued offense penalty increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's sentencing decision regarding a continued offense. The appellant argued that an earlier annulled judgment should influence the penalty and that the court failed to specifically justify the increase under Article 81 of the Criminal Code. The court rejected these claims, ruling that a previously annulled decision cannot bind subsequent proceedings and that detailed motivation is unnecessary when the penalty increase does not exceed the legal limit of triple the base sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: A prior judgment annulled for procedural reasons cannot be considered by subsequent judges, who remain free to evaluate facts and set penalties; specific motivation for penalty increases in continued offenses is not required if the increase does not exceed the legal limit of triple the base sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o il 19/04/1975 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;fvlotjvì dea dedsìone Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminatili il ,:.inoiaciloo„ a ME:273 del difensore, da Arnri ritenuto responsabili.e nelie conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 73, cornma 5„ d.P.R. 309/93 e 335 cod. pan., rlie-vato aa la Corte di apdeiio di L'Aquila ; in parziale riforma della pronuncia di primo grado ; emessa dal Tribunale di Teramo in data 11/4/2024, ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., provvedendo a rideterminare !a pena inflitta l'imputato nei modc, pena base, per il più grave reato di cui all'art. 73, cornrria 5, O:P.R. 33 ,9»:_-)0- ; mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa; ridt.5tta per l'attenuante d; cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. a mesi quattro di reclusione CO eurci 900 di meita; aumentata per la continuazione a mesi sei di reclusione ed euro 1.100 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed eurc..) 733 di multa.
Rilevato che ia difesa si dei trattamento sanzionatorio, deducendo:l. Violazio:ne. 537 cod, prioc. peri. in reiazione all'art. 62-bis cod. per., non avendo !a Corte cilaopeiio neila sentE...,niza impugnata riconosciuto le circostanze at;:enuariti cenerictie che era:7 ,o state concesse nella sentenza dei Tribunale n. 82/2021, emessa in data 21/1/2021„ successivamente annullata a causa della mancata partecipazione deil'irriptitatt;
2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in reiazione agii artt. 81„ 132, 133 cod. peri., non avendo :a Corre an mer:to giestifiCate, V3U;TientO apportato a titolo di continuazione. Consicler-ate :h ipi.-irria di dogilanza è del tutto destituito di fo'aane:t; a ecedente sentenza, annullata per ragioni di carattere processuale, deve considerarsi tan-;quarn non esset; giudici che hanno proceduto successivamente sono del tutto liberi nella valutazione dei fatto e nella determinazione della pena; pertanto, non è sostenibile, che nel secondo giudizio ce:e:Prato a carico dei ii-icorrente si sarebbe dovuto tenere conto della decisione pronunciata nei ambito dei giudizio annullato.
Rileval-e.- guanto alla diecillariza concernente la motivazione correlata all'aumento della pena ai sensi cieli'art.81. cod. pen., che la Corte di merito ha ritenuto equo determinare ne:la misura di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base. Ritenuto elle, secondo c2;risoliclato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto dei l:mite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma prirno„ cod. pen e in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, non SUSSiSte I.2fl obbligo di specifica motivazione (cfr., ex mu/tis, Sez. 6, n. 44428 dei 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005:"In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto Dei- clanci_ino del reati satellite ; non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettadllata quaiora individui aumenti di esioua entità, essendo in tal c.aso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 32 cod. pen. - ), considerato, pertanto ., che i hohrso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del icorrente ai pagamento oeile spese orocessuall e della somma euro tremo in i'avore della 13SSE: delle ammende.
P, Q. M Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deCiSC i 26 a»a ,. 4• consigliere est:censore _sl ente Mariarosaria Bruno rEz2, Ferranti 143 17 /P 2 . 2026 P O FltirrliOn;:ti" o i.. /1/WrZia l' Safflk