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Ordinanza — n. 22373/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to inconclusive and non-specific legal grounds regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the lower court violated general principles on impossibility of performance and imposed a minimum sentence without considering favorable mitigating factors. The court rejected these claims because the first argument was inconclusive regarding the charge, while the second lacked specificity given that generic recidivism was already recognized and the base sentence deemed equitable.

Regesto Legislator

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Art. 442 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90: Appeals must be specific and relevant; inconclusive or non-specific arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity inconclusive argument drug possession recidivism mitigation omissione del ministero pubblico ritardo ingiustificato dell'azione penale reato mancato

Disposizioni normative citate

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Art. 442 cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 20 gennaio 2021 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa.
art. 442 cod. pen
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 20 gennaio 2021 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa.
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Testo completo

posto da: MAUGER1 NUNZIO nato a CATANIA il 31/08/1969 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Nunzio Maugeri ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 4 novembre 2025 che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Palermo di condanna ex art. 442 cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 20 gennaio 2021 alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 2000 di multa.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la sentenza impugnata violato "i principi generali in tema di impossibilità dell'adempimento quale causa di esclusione della responsabilità penale", è inammissibile in quanto deduzione palesemente inconferente rispetto all'oggetto della imputazione. Considerato che il secondo motivo, con cui si duole del trattamento sanzionatorio e in particolare che la Corte abbia confermato "la pena nel minimo edittale, senza considerare elementi che avrebbero dovuto portare a una valutazione più favorevole del trattamento sanzionatorio", è del pari inammissibile per difetto di specificità.

In proposito è sufficiente rilevare che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata e che la pena base è stata fissata in anni 2 di reclusione e euro 3000 di multa, pena ritenuta equa alla luce della gravità del fatto (detenzione di sostanze stupefacenti di diverso tipo) e della capacità a delinquere, comprovata dai numerosi precedenti a suo carico. Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M