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Ordinanza — n. 22372/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's conviction for specific crimes, alleging insufficient reasoning, excessive punishment, and incorrect legal classification. The court rejected these generic arguments because they failed to provide a specific critique of the factual and legal arguments used in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic allegations of lack of reasoning or excessive punishment without critiquing the specific arguments of the appealed judgment are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal generic grounds sentencing review legal qualification motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
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Testo completo

posto da: RACHIQ MOHAMED nato il 25/05/1997 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE RachiqarLnecli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 19 settembre 2025 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 commesso il 26 giugno 2024 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento, al trattamento sanzionatorio definito eccessivo e alla qualificazione giuridica.

Si tratta di motivi che prospettano deduzioni del tutto generiche, non scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e come tali sono inammissibili per difetto assoluto di specificità Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M