Cassation appeal dismissed as inadmissible because it concerns sentencing rather than the specific statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing measure rather than the specific statutory grounds permitted for such appeals. The appellant argued against the penalty imposed under the Code of Criminal Procedure, but the Public Prosecutor and the court noted that only limited grounds, such as the defendant's will or legal qualification, are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty; appeals on sentencing measures alone are inadmissible.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Y GIANFRANCO nato a PIETRA LIGURE il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22/01/2026 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Henry Gianfranco Moran Luna ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Genova del 22 gennaio 2026 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai delitto di cui all' art. 73 comma 4 P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Genova il 29. settembre 2025 Rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo attinente alla misura della pena e dunque inammissibile.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ilPubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M