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Ordinanza — n. 22368/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses late appeal for unjust detention repair as procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal for unjust detention repair inadmissible due to significant procedural delay. The applicant submitted the request via registered mail on January 17, 2026, well beyond the fifteen-day deadline following the first-instance rejection on December 15, 2025. Consequently, the court ordered the dismissal of the claim and imposed fines and costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Appeals for unjust detention repair must be filed within fifteen days of notification, and failure to comply renders them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention repair procedural deadline inadmissible appeal Corte di Cassazione time limit violation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'ordinanza è stata notificata il 15 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato inoltrato via pec il 17 gennaio 2026, oltre il termine di 15 giorni Rilevato che pertanto il ricorso da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.

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Testo completo

USSO nato il 02/11/1959 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Soroudi Craig Russo ha presentato ricorso avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia depositata in data 22 ottobre 2025 con cui è stata rigettata la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto tardivo. L'ordinanza è stata notificata il 15 dicembre 2025, mentre il ricorso è stato inoltrato via pec il 17 gennaio 2026, oltre il termine di 15 giorni Rilevato che pertanto il ricorso da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M