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Ordinanza — n. 22363/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of admissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Allegrani against a plea-bargain sentence inadmissible. The defense argued for procedural flaws and lack of motivation, but the court ruled these grounds do not qualify for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible unless based on the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, legal error in fact qualification, or illegality of the penalty; otherwise, they must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds Art. 448 c.p.p. procedural defect court costs award

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerate, che, ai sensi ieeiiiart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., incdtnd ee.;oe n.
Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi de.li'art. 444 cod, pn-3C.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Considei-ato che ia sentenza J-rìo;ignata è attenuta a salI pi- ncip„ avendo Tribunale eividea.ziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente., richiamati„ non emerge abjna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che fato sono stati cc,iirreetamente qualificati ai sensi dell'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
pen.; che fato sono stati cc,iirreetamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.
art. 129 cod. proc. pen
Considei-ato che ia sentenza J-rìo;ignata è attenuta a salI pi- ncip„ avendo Tribunale eividea.ziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente., richiamati„ non emerge abjna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che fato sono stati cc,iirreetamente qualificati ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pournya
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

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Testo completo

posto da: ALEGGIANI DOMENICO nato a ROMA il 12/08/1972 avverso la sentenza del 16/01/2026 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza irrif,-.›e...griata„ esaminalo ricorso prop ,asLc La ii-,ieegiani Domenico a mezzo dei difensore. Considerate, che, ai sensi ieeiiiart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., incdtnd ee.;oe n. lin de: 2317, in vidore da! 3 agosto 2017, 1 ricorso avverso ia sentenza al patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione delia volontà de imputato, ai difetto di correlazione tra rlchiesta e sentenza, all'eiironea quacazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena c deilie misura o .

Considerato che i rilievi difens,ivi, riguardanti ia mancanza e la manifesta ogicità della motivazione ., non rientrano tra quelli per i quali è ammessa irnpuenazione in sede di legittin-iità. Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi de.li'art. 444 cod, pn-3C. pero, iiaccordo intervenuto esonera l'accusa dailionere della prova e sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione dei fatto (anche deducibiie dai capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza deiia sua qualificazione giuridica e deila congruità deila pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n, 34494 del 13/07/2006, Pkournya, Rv. 234824).

Considei-ato che ia sentenza J-rìo;ignata è attenuta a salI pi- ncip„ avendo Tribunale eividea.ziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente., richiamati„ non emerge abjna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che fato sono stati cc,iirreetamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che ia decisione in ordlrie ala narnmissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de piano" ; poiché !rad 610 . comma 5-bis, cod. proc. pero prevede espressamente, ouaie un. cc mociciio orocedimentale per !a dichiarazione di inarnrnissibiiiitè del ricorso avverso ia sentenza di applicazione della pena, ia diehiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila lo favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte COst. senL, o. 186 del 13.6.2000). Dichiara inammissibile I ricorso e condanna ii ricorrente ai pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in data 26 maggio 2025 Il Censidiiere estensore Il PreJcnte Mariarosaria Bruno Donati Ferranti r • - 1 h 2026