Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds not matching statutory limits on cassation appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant relied on generic grounds rather than the specific statutory exceptions permitted for appeals against sentencing. The appellant challenged a first-instance judgment applying penalties under the Code of Criminal Procedure, but failed to cite the limited reasons allowed by law. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty; generic grounds alleging violation of law or lack of motivation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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to il 25/09/1998 avverso la sentenza del 27/11/2025 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Ronaldo Noku ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Brescia del 27 novembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine ai delitto di cui all' art. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 Rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo generico limitandosi a chiedere l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione.
In ogni caso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761-01). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P P.Q.MA I A ci Donatel erranti DEPOSI —Al'A IN cAN 'l G W 2026 F Sagfú