Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22348/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic conviction for driving under influence of drugs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22348/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tarellari Marcos inadmissible due to lack of merit and insufficient motivation. The appellant argued for a lighter sentence and the application of generic mitigating circumstances, claiming the lower court erred in its factual reconstruction and sentencing. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified the defendant's negative personality traits and the gravity of the offense, which justified the penalty without needing to consider all statutory elements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 187 cod. strada; Art. 365 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or substitute its own reasoning for that of the Court of Appeal when the latter's decision is logically sound and based on correct criteria of differentiation.

Parole chiave

Generato dall'IA
driving under influence traffic offense inadmissible appeal lack of motivation sentencing discretion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187 cod. strada
confor,ni .se.'-ritenze di merito dei reato di cui all'art. 187 cod. strada, per essersi posto alla guida di un ve:coic o stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti, con ie aggravanti ci, avere commesso li fatto in orario notturno e di avere provocato un incidente strade:ie.
Art. 365 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
279549 - 02:"Ai fine di ritenere escludere :e Ci ;'-C3Silarie generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tre i elemeriti dall'art. 133 cod. pen., queiio che ritiene crcva:e nt ce a.-,itto a determinzrire.
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Ai fine di ritenere escludere :e Ci ;'-C3Silarie generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tre i elemeriti dall'art. 133 cod. pen., queiio che ritiene crcva:e nt ce a.-,itto a determinzrire.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 9, n. 23903 del 13/07/2020
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: TARELLARI MARCOS nato il 04/08/1978 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione viStio atui s sente'n1:: esaminato il ricorso proposto da Tarellari Marcos, ritenuto responsabile nelle.. confor,ni .se.'-ritenze di merito dei reato di cui all'art. 187 cod. strada, per essersi posto alla guida di un ve:coic o stato di alterazione conseguente all'uso di stupefacenti, con ie aggravanti ci, avere commesso li fatto in orario notturno e di avere provocato un incidente strade:ie. :-ilevatc., che, o mo e ji - 7'(-1;Sa COri t eSZE..-: 'affermazione d, pance responsabilità deducendo o ',3fhcerza di prove in ordine alla circostanza che ricori-ente s: trovasse alio g ,.j.da del veicolo al momento dei fatto; vizio di motivazione in re.iazione a: trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione deiie c;rcostanze attenuanti generiche.

Considerato che le de.duzion. sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, ci vizio di legittimità, concernendo realtà a ricostruzione e I3 vaiptazlone dei fatto, nonché l'apprezzamento del matE.r:,7,!e del diud:zio rim,essi alla esclusiva compecenza deiia Corte di appeilo, cne ne fornito, unitamente ai primo giudice, una conarde e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di ii-iferenza, 2spressi r, un ragionamento fondato su condivisIi:: I P del in d! b;ddizio di cassazione, sono precluse al giudice o. iegl•itinnità e Tllettipna c el.:meriti di fatto posti a fondamento della acminn.ppcta e l adcizione di nuovi e diversi parametri d: ricostruzlone e valutazione dei fatti, indicati da: ricorrente come maggiormente piausibW o dotati di una miglore capacità esp!icativa rispetto a queih adottat dal diudirr, dei merito ,'da Sez. 6 ., n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, P.v. 280601).

Considerata„ quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pene in ,coricreto irrogoAta, di poco superiore al minimo; edittale„ e ;a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente ir,otivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza ;a negativa :personalità deii .,,TiT);_itatc„ gravato da plurimi preceder:ti penali, e l'entiirà dei fatico. Considerato che, ai deila concessione del beneficio invocato, non richiesto a giuri:ce di merito la considerazione di tutti oli elementi all'uopo valutabiii Contenuti nell'art. 133 cod.. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno d: essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Se7, 9, n, 23903 del 13/07/2020, Re. 279549 - 02:"Ai fine di ritenere escludere :e Ci ;'-C3Silarie generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tre i elemeriti dall'art. 133 cod. pen., queiio che ritiene crcva:e nt ce a.-,itto a determinzrire. o meno I riconoscimento dei beneficio, sicché anche un soio elemento attinente-, alla personalità del colpevole o all'entità de: reatoeL. al ie modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); cwisiderato che, CCi cftuc.'zio i cassazione, è inammissibile ia censura che mir, valut‘2,z,cirie ccc cond; :uità deir3 pena ia cui determinazione noir, sia frutto d' mero arbLno p 2 cri radipnamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, l7era,Tio ., R.v. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagc.-ìmento delle spese processuali e della somma di e.,Jno trei-nila in favore della Cassa delle ammende. 0„ TPHaniara lnamnnissibic i.corsc: e cor. danna ii ricorrente a; pagamento celle spese oroct,-s.sual . curo tremiia in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2026 i,..; \ f o estensonw. - Il Pr ente , , , ,.,. ll,la-iarosai- :n..,i.2 ,-- gi4 C pa, i ,, . . uon Ferranti AT i26 el