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Ordinanza — n. 22347/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as reiterative, upholding lower court's refusal to recognize minor drug offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22347/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaint regarding the lack of mitigation under Article 62(4) of the Penal Code was merely repetitive. The appellate court had correctly determined that the illicit profit of €2,150 was not modest and that the danger to users was high due to the drug's potency. Consequently, the court rejected the argument that the special leniency should apply, maintaining the original conviction.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/1990; Art. 4 legge 110/1975: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the denial of mitigation for minor drug offenses is inadmissible if it merely reiterates a grievance already adequately examined and dismissed by the appellate court with coherent and non-illogical motivation.

Parole chiave

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reiterative appeal minor drug offense mitigation denial inadmissible complaint special leniency

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
110/1975 alla pena ritenuta di giustizia Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
BensOmaia Ferjeni ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e al reato di cui all'art.
Art. 4 legge n. 110/1975
309 e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 alla pena ritenuta di giustizia Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.
art. 4 legge n. 110/1975
309 e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 alla pena ritenuta di giustizia Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.

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Testo completo

I (CUI 05NZEPP) nato il 15/01/1990 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;9

MOTIVI DELLA DECISIONE

BensOmaia Ferjeni ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 2 ottobre 2025 di conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e al reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 alla pena ritenuta di giustizia Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è meramente reiterativo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte con motivazione coerente e non manifestamente illogica.

La Corte di appello, muovendo dal rilievo che per il riconoscimento di detta attenuante è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro conseguendo o conseguito dall'autore del reato e dell'evento dannoso o pericoloso, ha osservato che il lucro derivante dalla sostanza detenuta sarebbe stato di euro 2150 e dunque di entità non modesta e che, data la percentuale di principio attivo, il pericolo per il singolo assuntore doveva considerarsi elevato. A tale percorso argomentativo il ricorrente oppone una censura solo avversativa.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r P.Q.M