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Ordinanza — n. 22346/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding continuity of crimes, upholding lower court's finding of distinct criminal designs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22346/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the current offense continued with prior convictions. The appellant argued for continuity, but the lower courts found the acts represented a lifestyle rather than a unified criminal plan, noting a period of detention between offenses. The Court ruled that the trial judge's assessment of criminal unity, if properly motivated, is immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 442 cod. proc. pen.; The assessment of criminal unity for the purpose of continuity belongs to the trial judge, and a correctly motivated judgment on this issue escapes the review of the Court of Cassation.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal unity lifestyle offenses judicial motivation cassation review attenuating circumstances distinct criminal designs mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 442 cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 442 cod. proc. pen
artt. 99 cod. pen
Milano di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Rv. 154732
Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Rv. 154732).
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Testo completo

nato il 18/09/1975 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Aldo Cicchetti ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 novembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di. Milano di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Milano il 23 gennaio 2025), ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e io ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione e euro 1800 di multa.

Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione fra il reato su indicato e quelli già giudicati con sentenza n. 59/2025 emessa 1'8 gennaio 2025 dal Tribunale di Milano, irrevocabile il 24 gennaio 2025 (commessi il 3 giugno 2024 e il 17 ottobre 2024), è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliato dalla Corte di appello e disatteso con argomenti coerenti. Dopo che il Tribunale aveva dato atto che non vi erano i presupposti per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso, in quanto i fatti rappresentavano espressione di uno stile di vita, la Corte di appello ha ribadito che non era ravvisabile una deliberazione iniziale unitaria, in quanto per i fatti di cui alla prima sentenza Cicchetti aveva sofferto un periodo di detenzione che aveva rappresentato una controspinta.

Peraltro l'accertamento dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, ai fini della continuazione, spetta al giudice di merito, il cui giudizio, se correttamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 7329 del 18/02/1982, Rv. 154732). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P P.Q.M