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Ordinanza — n. 22341/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; sentencing discretion upheld despite penalty exceeding statutory minimum without detailed justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Morelli's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate court failed to justify a sentence exceeding the statutory minimum. The court held that sentencing discretion is broad, requiring detailed reasoning only when the penalty is significantly higher than the average, which was not the case here. Consequently, the conviction for tax evasion was upheld, and Morelli was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90: Sentencing discretion allows judges to impose penalties above the statutory minimum without detailed justification unless the sentence is significantly higher than the average, provided the judge cites aggravating/mitigating circumstances or the offender's criminal capacity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion statutory minimum penalty tax evasion crime detailed reasoning requirement pericolo di traffico di stupefacenti minaccia nel diritto penale coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa.
Art. 442 cod. proc. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309/90
del Tribunale di X5M2, ha riqualificato i tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art.
art. 442 cod. proc. pen
art. 73 d.P.R. n. 309/90
del Tribunale di X5M2, ha riqualificato i tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa.
art. 133 cod. pen
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
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Testo completo

posto da: MORELLI OTTAVIO nato a MONDRAGONE il 17/06/1976 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE Ottavio Morelli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 9 ottobre 2025 che, in parziale riforma della sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. del Tribunale di X5M2, ha riqualificato i tre distinti reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capi A, B e C) nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 e lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione e euro 4000 di multa.

Rilevato che mOtivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di Motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). La Corte di appello ha sì determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ed anzi pari alla media, muovendo per il più grave reato di cui al capo A) dalla pena base di anni 2 e mesi 3 di reclusione e euro 5000 di multa, ma anche assolto all'onere di dare contezza delle ragioni di tale determinazione richiamando i gravi precedenti penali a carico del ricorrente, indicativi di spiccata capacità a delinquere, e il comportamento processuale, consistito nel minacciare indirettamente uno degli acquirenti della sostanza nel caso in cui avesse inteso collaborare con le forze dell'ordine.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M