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Ordinanza — n. 22340/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug trafficking conviction, citing procedural inadmissibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding drug trafficking intent and sentencing leniency. The appellant argued for reduced punishment based on generic mitigating circumstances and conditional suspension, but the court affirmed the lower court's factual findings on drug quantity and public danger. The court ruled that sentencing discretion is broad and new defenses regarding non-punishability were improperly introduced for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that new defenses regarding non-punishability cannot be raised for the first time in cassation proceedings, and sentencing discretion regarding mitigating circumstances is subject to limited review for manifest illogicity.

Parole chiave

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drug trafficking conviction sentencing discretion procedural inadmissibility generic mitigating circumstances conditional suspension of sentence non-punishability defense appeal against conviction detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Davide Caliandro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 settembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Roma alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Art. 131 bis cod. pen.
Infine il motivo con cui ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto devoluto per la prima volta con il ricorso per cassazione, secondo la non contestata elencazione di cui alla sentenza impugnata.
Art. 133 cod. pen.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
131-bis cod.pen, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
art. 133 cod. pen
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Infine il motivo con cui ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 5, n. 57491 del 3/11/2017
Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017
Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv.
Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016
269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv.
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Testo completo

posto da: CALIANDRO DAVIDE nato a RONCIGLIONE il 09/06/1989 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Davide Caliandro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 settembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Roma alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In data 6 maggio 2026 il difensore ha depositato una memoria con cui ha ribadito tutti i motivi di ricorso.

2. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui deduce la violazione di legge nonché il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta nella sua disponibilità, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di profili di doglianza già formulati' e volto alla rivalutazione e/o all'alternativa rilettura delle fonti probatorie. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall'autoconsumo non configura una causa di non punibilità, ma è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, sicché non è onere dell'imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la finalità di spaccio (Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614).

Si è anche affermato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, debba essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (tra le tante, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463). Nel caso in disamina, la Corte d'Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha desunto la finalità illecita della detenzione in modo ragionevole da diversi indici (plurime dosi di peso diverso, elevata purezza della sostanza Stupefacente da cui potevano essere ricavate n.63 dosi medie droganti: pag. 4 della sentenza) e a tale percorso il ricorrente non contrappone alcuna ragione in fatto o in diritto tale da minarne la tenuta logica.

3. Considerato che il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici legali della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, nonché al trattamento sanzionatorio, sono non consentiti in quanto inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. La Corte nel caso in esame ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando, con motivazione non manifestamente illogica, che non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'elevato principio attivo ricavabile dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente (25 involucri da cui sarebbe state ricavate 63 dosi), del pericolo per la salute pubblica derivante dal tipo .di sostanza commerciata Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la Corte di appello ha sottolineato il procedimento pendente relativo a reato della stessa specie con condanna in primo grado e la capacità criminale quale data desumere dalle modalità concrete del fatto, quali fattori impeditivi della prognosi di futura astensione da condotte delittuose.

Infine il motivo con cui ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto devoluto per la prima volta con il ricorso per cassazione, secondo la non contestata elencazione di cui alla sentenza impugnata. è orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la norma che ha introdotto la causa di non punibilità fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa (Sez. 5, n. 57491 del 3/11/2017, Rv. 271877;

Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678). In ogni caso dal tenore complessivo della motivazione della Corte di appello si ricava la valutazione per cui l'offesa prodotta dal reato non poteva essere considerata di particolare tenuità, rilevando in tale senso l'accento posto sul quantitativo non modesto dii sostanza stupefacente detenuta. 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M