Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22339/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22339/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22339/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Claudio Ciriello ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed a euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore. Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 678 cod. pen, art. 2 legge 895/1967; Sentenza — n. 22339/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore. Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
chiusura dell'istruzione penale ritiro della querela penale revoca della sospensione condizionale remissione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 678 cod. pen
110/1975 e all' art. 678 cod. pen.
art. 2 legge 895/1967
(così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: CIRIELLO CLAUDIO nato a ROMA il 02/08/1994 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudio Ciriello ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 5 novembre del 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Civitavecchia alla pena di anni tre, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed a euro 16.000,00 di multa in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, all'art. 23 comma 2 I.n. 110/1975 e all' art. 678 cod. pen. (così riqualificata la originaria imputazione di cui all'art. 2 legge 895/1967) 2. E pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta dall'imputato con firma autenticata del difensore. Il ricorso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589 e 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non anche la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, avendo il ricorrente dato conto della sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric P.Q.M