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Ordinanza — n. 22338/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against summary judgment for erroneous legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22338/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo De Rosa's appeal against a summary judgment inadmissible. The appellant argued for a new trial based on alleged errors in the legal qualification of facts, but the court found no manifest error in the judge's concise reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against summary judgments are admissible only for errors in expressing the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification of facts, illegality of the penalty or security measure, and manifest error in the application of the penalty.

Parole chiave

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summary judgment appeal erroneous legal qualification manifest error standard inadmissible appeal court costs and fine

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
234824Y1n caso di patteieri-iento ai sensi dell'art. 444 cod proc.
Art. 12.9 c.p.p.
Art. 27 Cost.
per per esciudere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata al fini e rei limiti di cui all'art. 27 Costi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
Corte Cass. Sent. n. 186 del 13.6.2000

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Testo completo

posto da: DE ROSA VINCENZO nato a BENEVENTO il 14/10/1984 avverso la sentenza del 15/01/2026 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli ani e la sentenzu inpoonata; esaminato :l :-lcorso propo,sto da De Rosa Vincenzo a mezzo dei dife.nsore. Considerato che, ai sens: de art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto daiia legge n. 103 dei 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso ia sentenza d: .--).1.Ueggiamento risufta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione Jea volontà cieii'imputat.o„ ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegal,ta della pena o della misura C: sicurezza.

Consder,--_-:o che, ne, p -ee-ecilmento di applicazione della pena Si richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del ratto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto; con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutati o diritto Che„, (16,. -ne ne presente caso, non risultino evidenti dal testo c1-€..,1 provvedimento i mp agnato (così Sez. 1„ n. 15553 del 20/03/2018 Rv. .77 -;Q - r)-12), Ritenuto che motivo dedotto e dei tutto generico e che, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorso, i giudice si è pronunciato sulla corretta qualificazione giuridica de: fate, sia pure in modo conciso come ammette la • giurlsrude,.nza Sez. 4, n, 34494 dei 13/07/2006, Rv. 234824Y1n caso di patteieri-iento ai sensi dell'art. 444 cod proc. i'acco:-de :ntei-,,,eriJto esonera Yaccusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra ie parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dai capo d'irripatazione), con l'affermallone della correttezza della qualificazione giuridica dl esso, c,CE1 5 ficharno all'a:t 12.9 .e0Cl, proc. per per esciudere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata al fini e rei limiti di cui all'art. 27 Costi.

Ritenuto, pertanto, che H ricorse deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in: favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cest, sE-nt -.. n. 186 dei 13.6.2000). D:chiara inamn-iissibile i ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese orocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso te data 26 maggio li Consloliere. estenscre : idemte Mariarosaria Bruno Do itv - Ferranti 026 Fttirrzior Maizuì Suntis