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Ordinanza — n. 22329/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax evasion conviction due to procedural inadmissibility of prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22329/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding the conviction and the statute of limitations. Although the defense argued that prescription had occurred, the Court found the claim infounded because the limitation period expired after the appealed judgment was issued. Consequently, the lower court's decision upholding the conviction for tax evasion was maintained without further review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 157 c.p.; The defense's plea of prescription is inadmissible if the limitation period expires after the judgment, as the declaratory extinction of the crime is prevented by the manifest infundament of the appeal grounds.

Parole chiave

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statute of limitations tax evasion criminal appeal inadmissibility prescription defense Cassation Court procedural bar restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 157 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015
in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep.
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Testo completo

posto da: RENNA ALESSANDRO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 01/12/1975 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P del Tribunale di Brindisi il 22 febbraio 2022, previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 1 e 7, ha rideterminato in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione la pena a carico di Alessandro Renna in ordine ai residui capi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, aventi ad oggetto i reati di cui agli art. 5 e 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatti commessi in San Pietro Vernotico tra il 28 dicembre 2014 e il 28 gennaio 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale svolta presso la ditta individuale gestita dall'imputato, hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di occultamento delle scritture contabili ascritti a Renna (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 4 della sentenza impugnata) il rilevante importo delle imposte evase e la pluralità delle annualità cui si riferiscono le condotte di evasione. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Rilevato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce la prescrizione dei reati, è manifestamente infondato, posto che, per la condotta più risalente, ossia quella di cui al capo 2, la prescrizione, tenuto conto delle sospensioni intervenute (per complessivi 287 giorni), è maturata l'11 ottobre 2025, ossia dopo la sentenza impugnata. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M