Ordinanza — n. 22326/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABADREDINE nato il 09/09/1996 avverso la sentenza del 28/11/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Badredine Abdelmoutakabir, tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa il 28 novembre 2025 dal Tribunale di Bergamo, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in relazione a tre episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Trescore Balneario e Cenate Sotto fino a epoca anteriore e prossima al 3 ottobre 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 22326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Trescore Balneario e Cenate Sotto fino a epoca anteriore e prossima al 3 ottobre 2025.
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BADREDINE nato il 09/09/1996 avverso la sentenza del 28/11/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Badredine Abdelmoutakabir, tramite il suo difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa il 28 novembre 2025 dal Tribunale di Bergamo, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500 di multa, in relazione a tre episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Trescore Balneario e Cenate Sotto fino a epoca anteriore e prossima al 3 ottobre 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Precisato che le doglianze sollevate risultano in ogni caso generiche e assertive sia rispetto alla congruità della pena, sia in ordine alla disposta espulsione ex art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti argomentazioni della sentenza gravata (pag. 1-2).
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl sigliere estensore Il PresidenteFabio Zunica Andrea Gen ili .1)f_ r DEpos!TATA CA,t,,K;IE_ j7 j 26 Al %aria ILICELiario Ulla/