Cassation court dismisses appeal against reduced prison sentence and fine for drug trafficking, ruling defense arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the reduced sentence and fine inadmissible. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found the defense's arguments generic and unsupported by specific facts. Consequently, the appellate court's mitigation of the sanction, based on the defendant's criminal history, was upheld as legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the defense raises generic arguments against the excessiveness of the penalty without providing specific factual grounds, as the appellate court's assessment of the criminal history and deviation from the statutory minimum is a matter of merit not reviewable in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: THIAM CHEIKH nato il 30/11/1983 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 ottobre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Genova il 9 novembre 2023, ha rideterminato in mesi 3, giorni 4 di reclusione ed euro 540 di multa la pena a carico di Thiam Cheikh, ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Genova il 7 novembre 2023.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, in quanto generico, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha mitigato il trattamento sanzionatorio, valorizzando al contempo i precedenti penali specifici dell'imputato al fine di giustificare il pur lieve discostamento della pena dal minimo edittale. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M