Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for exceeding statutory grounds under Article 448.2-bis of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant, Chingalata Gheorghita Valentin, challenged the sentence for failing to acquit him, but the court found no arguments regarding the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals outside these categories are inadmissible.
Parole chiave
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RGHITA VALENTIN ( CUI 075TIAS ) nato il 09/02/1991 avverso la sentenza del 10/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Chingalata Gheorghita Valentin, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 10 novembre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Pordenone, con cui gli è stata applicata concordata la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Zoppola 1'11 marzo 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque non ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M2024 * Ftweicri