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Ordinanza — n. 22322/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial reform of sentence and revocation of confiscation for tax crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22322/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Appellate Court of Ancona's decision to reduce the sentence and revoke confiscation for tax offenses. The defense argued for a remand due to a scheduling error and questioned the sufficiency of the trial record, but the court found these claims unsupported by the file. The appellate court correctly applied the principle that evidentiary renewal in appeals is exceptional and rejected the defense's alternative assessments of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested judgment is based on a correct application of law and the defense's arguments merely propose different factual assessments without challenging the legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax fraud offenses evidentiary renewal exception confiscation revocation partial sentence reform inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sez. 2, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

posto da: CEROLI.NI GIUSEPPE nato a CIVITANOVA MARCHE il 28/02/1967 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 26 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata 1'11 settembre 2023, previa declaratoria di estinzione per prescrizione di taluni reati, ha rideterminato in anni 2 e mesi 4 di reclusione la pena a carico di Giuseppe Cerolini, in ordine ai residui reati di cui agli art. 2 e 10 del d.lgs. 74 del 2000, con revoca della confisca per equivalente disposta per i reati estinti.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata per l'udienza del 26 maggio 2025, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente rilevato che la richiesta è stata disattesa in quanto si è proceduto con rito cartolare, mentre non vi è traccia nel fascicolo processuale di una precedente udienza che si sarebbe celebrata il 10 marzo 2025 (il decreto di citazione per il giudizio di appello indica del resto la sola data di udienza del 26 maggio 2025).

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti della verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, hanno compiutamente argomentato la configurabilità dei reati di dichiarazione fiscale fraudolenta e di occultamento delle scritture contabili di cui Cerolini è stato ritenuto penalmente responsabile (cfr. pagine 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della sentenza impugnata).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato in maniera pertinente (pagina 6 della sentenza impugnata) la superfluità degli approfondimenti istruttori sollecitati dalla difesa, a fronte dell'univoco materiale probatorio acquisito, dovendosi al riguardo richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, evenienza questa che nel caso di specie è stata esclusa in base ad argomentazioni non manifestamente illogiche.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M