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Ordinanza — n. 22321/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to generic arguments lacking legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22321/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of challenge was manifestly unfounded. The appellant, Achraf Maslah, contested the conviction for drug trafficking but offered only generic arguments without specific legal or factual reasons. The court rejected the appeal because the impugned decision was not meaningfully confronted with the appellant's arguments regarding non-punishability and sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the impugned decision is not meaningfully confronted with the arguments presented by the appellant.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic arguments rejection drug trafficking conviction inadmissible cassation appeal procedural dismissal sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

posto da: MASLAH ACHRAF nato il 15/03/1993 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Milano il 21 maggio 2024, con la quale Achraf Maslah era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Milano il 2 maggio 2024.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata (pagine 4-5) in punto di giudizio di colpevolezza (in particolare rispetto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.) e di trattamento sanzionatorio.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M