Ordinanza — n. 22320/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANDRO nato a GORIZIA il 03/11/1963 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di UDINE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Udine del 26 giugno 2025, con la quale Alessandro Colautti è stato condannato alla pena complessiva di euro 5.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256, comma 2 (capo A) e 256 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22320/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 256, comma 2 (capo A) e 256 comma 1, lett.
Parole chiave
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NDRO nato a GORIZIA il 03/11/1963 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di UDINE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Udine del 26 giugno 2025, con la quale Alessandro Colautti è stato condannato alla pena complessiva di euro 5.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256, comma 2 (capo A) e 256 comma 1, lett.
a) del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo B); fatti accertati in Manzano, rispettivamente il 29 maggio 2020 e il 10 gennaio 2023. Osservato che il primo e il secondo motivo di impugnazione, con i quali si contesta in termini sovrapponibili la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dal giudice monocratico, il quale, nel richiamare gli esiti degli accertamenti svolti dai Carabinieri del N.O.E. di Udine presso lo stabilimento industriale ubicato in Manzano, via Diaz n. 26, ha compiutamente argomentato la configurabilità dei reati ascritti a Colautti (pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata), rimarcando i rilevanti quantitativi di rifiuti accumulati e la lunga permanenza degli stessi presso la sede dell'impresa dell'imputato.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.Mr Ot.90 • P‘.11\1 C Plr 61132v1(.5