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Ordinanza — n. 22319/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22319/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was manifestly unfounded and lacked specific legal or factual support. The appellant challenged the conviction and sentencing but failed to address the appellate court's reasoning regarding the reclassification of the offense under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Tax Code. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility under Article 616 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of specific legal or factual arguments supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds Criminal Procedure Code reclassification of offense tax evasion penalty Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Taranto il 19 marzo 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni 1, mesi 2, giorni 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena a carico di Giovanni La Rosa; fatto commesso in Taranto il 1° ottobre 2024.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

posto da: LA ROSA GIOVANNI nato a CATANIA il 09/03/1993 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, del 18 novembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Taranto il 19 marzo 2025, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni 1, mesi 2, giorni 6 di reclusione ed euro 800 di multa la pena a carico di Giovanni La Rosa; fatto commesso in Taranto il 1° ottobre 2024.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata in punto di giudizio di colpevolezza (la relativa doglianza è stata peraltro oggetto di rinuncia in appello, essendo residuata solo la censura sulla qualificazione giuridica della condotta) e di trattamento sanzionatorio, peraltro già oggetto di mitigazione da parte del giudici di appello a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M