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Ordinanza — n. 22318/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific grounds regarding evidentiary re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22318/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground raised was manifestly unfounded. The defense attempted to request a re-evaluation of evidence concerning the defendant's knowledge of her brother's conviction, but the appellate court had already thoroughly reconstructed the facts. The court determined that such merit-based assessments fall outside the scope of the admissibility review required for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded or when they merely propose alternative merit evaluations that exceed the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded cassation review evidentiary re-evaluation scope of admissibility rinuncia al reddito attenuazione della pena sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 159 cod. pen.
Evidenziato che non è maturata l'invocata prescrizione del reato, decorrendo il relativo termine il 27 novembre 2026, termine cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr.
Art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019
del Tribunale di Agrigento il 29 gennaio 2024, con la quale Maria Spoto era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma.1, del decreto-legge n.
Art. 416 bis cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
art. 159 cod. pen
Evidenziato che non è maturata l'invocata prescrizione del reato, decorrendo il relativo termine il 27 novembre 2026, termine cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Sezioni Unite, sentenza n. 20989 del 12/12/2024
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Testo completo

posto da: SPOTO MARIA nato a CASTELTERMINI il 05/10/1960 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 29 gennaio 2024, con la quale Maria Spoto era stata condannata, concesse le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 7, comma.1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso a Casteltermini in data antecedente e prossima al 28 maggio 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno ragionevolmente escluso che l'imputata fosse all'oscuro della condanna definitiva per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. riportata dal fratello Vincenzo Spoto, circostanza questa rilevante ai fini del conseguimento del reddito di cittadinanza.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni non illogiche, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Evidenziato che non è maturata l'invocata prescrizione del reato, decorrendo il relativo termine il 27 novembre 2026, termine cui deve aggiungersi l'ulteriore periodo di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr.

Sezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M