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Ordinanza — n. 22316/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22316/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the sentence without raising specific grounds permitted by law, such as errors in the expression of the defendant's will or legal qualification. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility statutory grounds review court costs award criminal procedure law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.

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Testo completo

DRO nato a CORATO il 28/11/1992 avverso la sentenza del 10/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;• Rilevato che Alessandro Ferrara, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 10 novembre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Trani, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Molfetta il 20 maggio 2025.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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