Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded arguments regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the Bari Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued for reduced penalties based on generic mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked specific legal or factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, generic, and fail to confront the specific reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 25 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Trani il 19 dicembre 2019, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ha rideterminato in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 12.000 di multa la pena a carico di Nefati Mohamed; fatti commessi in Agro di Ruvo di Puglia e Terlizzi in data 23 e 26 gennaio 2016.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non confrontandosi affatto l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata (pagina 2) in punto di conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato perché generico, avendo i giudici di appello mitigato il trattamento sanzionatorio in misura non trascurabile, illustrando i criteri di computo della rideterminazione della pena con considerazioni razionali con cui il ricorso non si confronta.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M