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Ordinanza — n. 22314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded challenge to trial suspension denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground of challenge regarding the denial of trial suspension was manifestly unfounded. The defense argued for a suspended sentence, but the appellate court correctly identified the defendant's high risk of reoffending as a valid reason for rejection. Consequently, the court affirmed the lower court's decision without re-evaluating the merits, citing established principles that appellate review is limited to legal errors rather than factual re-appreciation.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the sole ground of challenge is manifestly unfounded and reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded trial suspension denial appellate review limits risk of reoffending disdetta in periodo di prova censure procedurali prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

nato a ROMA il 22/07/1989 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 30 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 15 gennaio 2024, con la quale Daniele Intilia era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 6.000 di multa (pena sostituita con la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 56 della legge n. 689 del 1981), in quanto ritenuto colpevole del reato di ciii all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 23 ottobre 2023.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dai giudici di appello, i quali hanno compiutamente esposto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza difensiva, rimarcando la prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputato da ulteriori reati.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

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