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Ordinanza — n. 22313/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for failing to cite statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22313/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant, Mouhsin Ajil, challenged the conviction for tax fraud and related offenses but failed to argue for the limited exceptions allowing review of plea agreements. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict statutory requirements for challenging such sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals based on other vices of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal tax fraud conviction inadmissible appeal statutory grounds review Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: AJIL MOUHSIN ( CUI 06TLSG5 ) nato il 28/03/1994 avverso la sentenza del 06/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Mouhsin Ajil, tramite il suo difensore di fiducia, contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, il mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 6 novembre 2025 dal Tribunale di Monza, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 4, mesi 10 di reclusione ed euro 24.000 di multa, in ordine a due episodi del reato di cui agli art. 110, 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Bovisio Masciago e in luogo sconosciuto tra il 25 agosto e il 12 novembre 2024.

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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