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Ordinanza — n. 22311/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of legal grounds for re-evaluating evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22311/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding evidence re-evaluation and generic mitigating circumstances were manifestly unfounded. The court found the lower court's assessment of the suspect's flight attempt and the analysis of control service outcomes to be reasonable and within the scope of the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded because they seek a re-evaluation of evidence or merit assessments that fall outside the scope of the jurisdiction of the court of cassation.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal scope of cassation jurisdiction re-evaluation of evidence generic mitigating circumstances flight attempt by suspect procedural costs order inadmissible appeal declaration reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

posto da: TRASATTI ROBERTO nato a PALERMO il 02/03/1988 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;t Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 settembre 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Palermo il 12 marzo 2025, con la quale Roberto Trasattti era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Palermo il 29 novembre 2024. Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere ascrivibile all'imputato il fatto per cui si procede, hanno valorizzato e compiutamente analizzato gli esiti del servizio di osservazione e controllo operato in via Fausto Coppi n. 11 a Palermo dalla P.G., per come sintetizzato dal Maresciallo Vittorio Denaro (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato in senso ostativo (pagina 4 della sentenza impugnata) la circostanza che l'imputato, notata la presenza degli operanti di P.G., ha tentato di darsi alla fuga. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, 'n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M