Italian Court dismisses appeals against drug trafficking sentencing, upholding lower court's penalty calculations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Nabil Khazar and Ahmed Salim inadmissible regarding their drug trafficking convictions. The defendants argued for a reclassification of facts as minor offenses and requested more lenient sentencing without generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the appellate court's reasoning was rational and based on valid factual assessments that fell outside the scope of a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals challenging the factual reconstruction of drug trafficking activities or the application of sentencing criteria are inadmissible when the lower court's reasoning is rational and does not exceed the bounds of a legitimacy judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I 01SD98S) nato il 10/11/1975 KHAZAR NABIL (CUI 020EEQV) nato il 13/01/1983 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 7 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lucca il 21 febbraio 2024, ha rideterminato in anni 5 di reclusione ed euro 22.000 di multa la pena a carico di Nabil Khazar e ha riconosciuto la continuazione esterna rispetto ad altro titolo definitivo emesso nei confronti di Ahmed Salim, rideterminando la pena complessiva a suo carico in anni 9 di reclusione ed euro 43.000 di multa, essendosi proceduto in questa sede in ordine a una serie di episodi del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Viareggio tra il gennaio 2021 e il 1° novembre 2023.
Rilevato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui le difese contestano la mancata riqualificazione giuridica dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, l'elevato numero di clienti riforniti, la pluralità delle piazze, l'estensione temporale delle condotte, l'alternatività dei ruoli rivestiti dagli imputati e il quantitativo complessivo di stupefacenti trattati, elementi sintomatici di una radicata attività di narcotraffico (pagine 10 - 15 della sentenza impugnata).
Precisato che anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi, dedicato al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche per Salim e applicazione della recidiva per Khazar), è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello per ciascun imputato rideterminato in senso più favorevole la pena, giustificando con argomentazioni non illogiche sia i singoli criteri di computo della pena (analizzando in particolare i rispettivi ruoli operativi nella vicenda), sia la differenza tra le posizioni dei due imputati (pagine 15 - 31 della sentenza impugnata).
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali le difese contrappongono differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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