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Ordinanza — n. 22306/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as defense arguments constitute factual complaints barred from cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22306/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Schito inadmissible, rejecting his challenge to the conviction and sentencing. The defense argued for a different legal qualification of the drug trafficking facts, but the court found these arguments amounted to mere factual complaints rather than legal errors. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was rational and factual re-evaluation is outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 75 D.P.R. n. 309/1990: Appeals to the Court of Cassation cannot be based on factual disputes or requests for alternative appreciation of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual complaints cassation drug trafficking conviction legal qualification error seizure evidence admissibility altri capi d'accusa comunicazione degli elementi a carico imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Lecce 1'11 maggio 2021, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di Giuseppe Schito, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

posto da: SCHITO GIUSEPPE nato a LECCE il 22/02/1978 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Lecce 1'11 maggio 2021, ha rideterminato in mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di Giuseppe Schito, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in Lecce dal febbraio 2018 al febbraio 2019. Osservato che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, con doglianze essenzialmente fattuali, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ricostruire i fatti di causa, hanno valorizzato e correlato in maniera non illogica le dichiarazioni rese da Bernardino Andriani, il quale ha riferito di rifornirsi di eroina da Schito, e il materiale sequestrato dalla P.G., costituito da strumenti per il confezionamento della droga (bilancino, nastro gommato, forbici), oltre che dai fogli attestanti la contabilità dell'attività di spaccio.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q. P.Q.M