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Ordinanza — n. 22305/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissibility of procedural violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22305/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The defense argued that the court failed to inform the defendant of the possibility of substituting the custodial sentence with alternative measures under Article 545-bis of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, ruling that such substitution is only applicable in ordinary trials where the defendant reads the final judgment, not in plea bargaining agreements where substitution must be explicitly agreed upon.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The claim of violation of Art. 545-bis c.p.p. regarding the lack of notice on substituting custodial sentences is inadmissible in appeals against plea bargain sentences, as this provision applies solely to ordinary proceedings where the defendant learns of the sentence only after the judgment is read.

Parole chiave

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plea bargain appeal substitution of sentence inadmissible appeal procedural violation custodial sentence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545-bis c.p.p.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di dell'art. 545 bis cod.
Art. 444 c.p.p.
689 del 1981, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 20-bis c.p.
Art. 53 L. 689/1981
in ragione del mancato avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva con quelle di cui all'art. 53 della legge n.
art. 545 bis cod. pen
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di dell'art. 545 bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
689 del 1981, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs.
art. 20-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023
Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv.
Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023
284978 e Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv.

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Testo completo

CUI 03IGX13) nato il 25/10/1983 avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Perugia II 3 novembre 2025, con la quale a Efosa Stanley è stata applicata la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Perugia il 27 aprile 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce la violazione di dell'art. 545 bis cod. pen. in ragione del mancato avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva con quelle di cui all'art. 53 della legge n. 689 del 1981, è manifestamente infondato, dovendosi ribadire la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli art. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo. (cfr.

Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Rv. 284978 e Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M