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Ordinanza — n. 22304/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments on sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22304/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Stefano Ronco inadmissible, rejecting his challenge to the drug trafficking conviction and sentence. Ronco argued for reclassification under a different legal provision and claimed excessive punishment due to recidivism, but the Court found these points already adequately examined in the lower court's decision. The court ruled that Ronco's arguments involved mere differences in merit assessment rather than legal errors, thus falling outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1, 4, 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on arguments already sufficiently examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism exclusion sentencing excessiveness manifestly unfounded appeal legitimacy review scope DPR 309 1990 inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1, 4, 5 del d.P.R. n. 309 del 1990
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

posto da: RONCO STEFANO nato a BARI il 27/07/1989 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 27 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Bari il 9 gennaio 2025, con la quale Stefano Ronco, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Adelfia il 5 novembre 2024.

Letta la memoria trasmessa il 12 aprile 2026 dall'avvocato Giuseppe Giulitto, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di riassegnare il ricorso alla Sezione competente. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr.

Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha sottolineato le dimensioni non trascurabili del fatto, valorizzando in particolare il dato ponderale desumibile dagli accertamenti tecnici svolti sullo stupefacente trovato nella disponibilità dell'imputato, ossia le 198 dosi medie singole di cocaina e le 806 dosi medie singole di hashish (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'eccessività della pena e della mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, avendo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, non solo il recente precedente penale a carico dell'imputato, ma anche il fatto che questi ha commesso i fatti di causa mentre si trovava agli arresti domiciliari (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M