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Ordinanza — n. 22303/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription of drug cultivation crime committed before 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22303/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug cultivation. The appellant argued for prescription extinction, but the court applied the 2017 amendment to Article 159 of the Penal Code, which governs crimes committed between August 2017 and December 2019. Since the alleged offense occurred permanently until August 2017, the court determined the prescription period does not apply retroactively to this timeframe, resulting in a conviction that matures in May 2027.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The prescription suspension regime introduced by Law 103/2017 applies only to crimes committed between August 2017 and December 2019; for prior offenses, the old rules prevail, and the prescription period continues to run without interruption.

Parole chiave

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drug cultivation prescription period suspension of prescription retroactive application Cassation appeal criminal conviction legal timeline reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 103/2017
Law 3/2019
Law 134/2021
art. 110 cod. pen
art. 159 cod. pen
288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 20989 del 12/12/2024
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep.
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Testo completo

posto da: ROSACE ANDREA GIUSEPPE nato a PALMI il 11/10/1994 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 ottobre 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2024, con la quale Andrea Giuseppe Rosace era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palmi fino al 3 agosto 2017.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175), secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Da ciò discende che la prescrizione del reato contestato, commesso in forma permanente fino al 3 agosto 2017, trattandosi di coltivazione di stupefacenti, matura il 9 maggio 2027. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M