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Ordinanza — n. 22302/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for unpaid social security contributions due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22302/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for unpaid social security contributions. The defense argued for alternative interpretations of INPS records and requested suspended sentencing, but the court found these arguments meritless. The decision rests on the principle that INPS-generated models constitute full proof of payment, and the defendant's post-crime omissions precluded leniency.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects appeals based on alternative assessments of documentary evidence when the lower court has already established a complete factual reconstruction supported by official records, and denies suspended sentences where post-crime omissions indicate a high risk of reoffending.

Parole chiave

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unpaid social security contributions INPS documentary evidence suspended sentence denial appeal inadmissibility contributive omissions penal liability Cassazione ordinanza reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016
Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

posto da: MARZO PASQUALINA LILIANA nato a BARI il 30/10/1981 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Bari il 13 maggio 2024, con la quale Pasqualina Liliana Marzo era stata condannata alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 300 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, del decreto legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983.

Fatto commesso in Bari in relazione alle mensilità comprese tra i mesi di febbraio e dicembre del 2017. Letta la memoria trasmessa il 19 aprile 2026 dall'avvocato Luca Colaiacomo, difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto di assegnare il ricorso alla Sezione ordinaria. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel richiamare gli esiti dell'accertamento svolto dall'Inps, hanno operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr.

Sez. 3, n. 42715 del 28/06/2016, Rv. 267781), secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell'INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.

Osservato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la mancata sostituzione della pena ex art. 53 ss. della legge n. 689 del 1981, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive, la pluralità delle omissioni contributive, verificatesi anche dopo i fatti di causa, giustificando tale elemento una prognosi sfavorevole circa l'astensione dell'imputata dalla commissione di ulteriori reati (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

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